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Sentenze

 

INDICE  

 Responsabilità penale e civile del conducente per l'omesso uso delle cinture da parte del trasportato.
 Responsabilità da sinistri stradali - Colpa - Presunzione di colpa - Nesso di casualità con l'evento
 Lo spegnimento della pubblica illuminazione
 Un veicolo che proceda senza le luci di posizione o di altri prescritti dispositivi di illuminazione efficienti
 Lo slittamento del piede dal pedale del freno
 L'afflosciamento progressivo di un pneumatico
 Il colpo di sonno non legato a cause patologiche- colpo di sonno del conducente
 Lo stato della strada, tranne nei casi in cui ricorra l'ipotesi dell'insidia o del trabocchetto
 Guasti al veicolo dovuti a negligenza
 Imprudenza o negligenza altrui
 Presenza di ostacoli a meno che questi non appaiano in maniera talmente imprevedibile da rendere impossibile qualsiasi manovra di emergenza
 Abbagliamento causato da raggi solari o dai fari di altri veicoli o anche da riflessi sull'asfalto
 Caduta di un fulmine e relativo abbagliamento durante un temporale
 Caso fortuito
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

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Responsabilità da sinistri stradali - Colpa - Presunzione di colpa - Nesso di casualità con l'evento


Cassazione Penale Sez IV n° 3094 del 11 marzo 1998

In tema di delitti colposi in generale e di incidenti stradali in particolare, l'accertata sussistenza di condotta antigiuridica per violazione di norme specifiche di Legge o di precetti generali di comune prudenza, non fa presumere rapporto di casualità materiale tra la condotta e l'evento: tale rapporto deve essere oggetto di indagine e risultare dalla sentenza con motivazione adeguata.

 

Lo spegnimento della pubblica illuminazione


Cassazione Penale, sez. IV, 9 giugno 1982, n. 720.


Non può costituire caso fortuito l'improvviso spegnimento della illuminazione pubblica che si sia verificato mentre il conducente
impegna una curva tenendo una velocità che non consenta l'arresto immediato del veicolo da lui condotto. 

 

Un veicolo che proceda senza le luci di posizione o di altri prescritti dispositivi di illuminazione efficienti


Cassazione Penale, sez. IV, 26 febbraio 1982, n. 1944.


Il fatto che un automobilista possa imbattersi in orario notturno o in altri casi di scarsa visibilità in un veicolo con i dispositivi di illuminazione non efficienti deve ritenersi, secondo la comune esperienza, un fatto prevedibile e anche probabile, legato a cause di vario genere. 

 

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Lo slittamento del piede dal pedale del freno


Cassazione Penale, sez. IV, 24 maggio 1978, n. 6401.


Lo slittamento del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito, ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa. 

 

L'afflosciamento progressivo di un pneumatico


Cassazione Penale, sez. IV, 7 giugno 1983, 5473.
Qualora un improvvisa foratura causi l'improvviso afflosciamento di uno pneumatico e a causa di questo si verifichi un sinistro con lesioni alle persone, costituisce la scriminante di cui all'art. 45 CP per essere il fatto dovuto al caso fortuito. 
Oggi, essendo le strade asfaltate e mantenute quasi sempre in buono stato di conservazione, l'ipotesi di trovare oggetti taglienti che possano lesionare i pneumatici, riveste carattere di astratta prevedibilità.


Cassazione Penale, sez. IV, 25 maggio 1983, 4766.
Non costituisce invece caso fortuito l'afflosciamento di un pneumatico dovuto all'usura o ad altre fattori tecnici, e ancor di più se il
conducente abbia notato la fase iniziale dello sgonfiamento. 

 

Il colpo di sonno non legato a cause patologiche- colpo di sonno del conducente


Cassazione Penale, sez. IV, 20 febbraio 1985, n. 1729.


In caso di sinistro dovuto ad un colpo di sonno del conducente, in assenza di una prova riguardo alla natura patologica del colpo di
sonno, non può essere ritenuto caso fortuito.


Cassazione Penale, sez. IV, 19 settembre 1980, n. 9658.


Il colpo di sonno che non sia dovuto a malore o a fattori patologici non può configurare il caso fortuito, perché è fatto noto che questo sia preceduto da chiari sintomi, che devono altresì indurre il conducente a fermarsi e a riprendere la marcia solo quando sia in grado di farlo. 

 

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Lo stato della strada, tranne nei casi in cui ricorra l'ipotesi dell'insidia o del trabocchetto


Cassazione Penale, sez. IV, 23 febbraio 1988, n. 2546.


Se lo stato di dissesto della strada è percepibile con sufficiente anticipo e quindi non costituisce insidia o trabocchetto, pur potendo essere causa del sinistro, non esclude la responsabilità del conducente non rientrando nel caso fortuito 

 

Guasti al veicolo dovuti a negligenza


Cassazione Penale, sez. IV, 15 giugno 1981, n. 5866.


Il conducente ha sempre l'obbligo di verificare il corretto funzionamento e l'efficienza del veicolo, tanto è che la responsabilità del conducente è esclusa solamente quando il guato sia stato causato da fattori imprevedibili, non dovuti alla mancanza di manutenzione e di controllo sul mezzo. 

 

Imprudenza o negligenza altrui


Cassazione pen,. sez. IV, 17 aprile 1981, n. 3462.
Durante la guida di un veicolo deve essere sempre usata quella cautela idonea a fronteggiare le prevedibili irregolarità di comportamento altrui. 

 

Presenza di ostacoli a meno che questi non appaiano in maniera talmente imprevedibile da rendere impossibile qualsiasi manovra di emergenza


Cassazione Penale, sez. IV, 1° aprile 1982 n. 3506.
Il conducente non può fare assoluto affidamento sul proprio diritto di precedenza, ma deve pur sempre usare ogni cautela e diligenza al fine di prevenire l'imperizia, la negligenza o l'illecito comportamento degli altri utenti della strada, la cui evenienza non può essere esclusa a priori .

 

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Abbagliamento causato da raggi solari o dai fari di altri veicoli o anche da riflessi sull'asfalto


Cassazione Penale, sez. IV, 10 luglio 1980, n. 8796.
L'abbagliamento causato dalla luce dei fari di veicolo che procede in senso inverso di marcia non costituisce caso fortuito poiché colui che si trovi abbagliato deve di ridurre la velocità o addirittura di fermarsi.


Cassazione Penale, sez. IV, 13 luglio 1989, n. 10337.
L'abbagliamento da raggi solari non costituisce caso fortuito poiché in tale situazione il conducente è tenuto a ridurre la velocità ed anche a interrompere la marcia sino a che il fenomeno non è cessato.


Cassazione Penale, sez. IV, 7 febbraio 1968.
Non costituisce caso fortuito l'abbagliamento dovuto al del riflesso delle luci dell'illuminazione pubblica sull'asfalto bagnato. 

 

Caduta di un fulmine e relativo abbagliamento durante un temporale


Cassazione Penale, sez. IV, 17 dicembre 1982, n. 11997.
La caduta di un fulmine durante un temporale è fatto prevedibile e pertanto non costituisce caso fortuito. 

 

Sul caso fortuito


Cassazione Penale, sez. IV, 25 settembre 1979, n. 7636 (udienza 9 aprile 1979, n. 801), Polito, in Arch. giur. circ. 1980, 38 e Riv. Penale 1980, 41.
Il caso fortuito costituisce un quid imponderabile, imprevisto ed imprevedibile che s'inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto
soverchiando ogni possibilità di resistenza o di contrasto così da rendere fatale il compiersi dell'evento cui l'agente viene a dare, quindi, un contributo causale meramente fisico.


Cassazione Penale, sez. IV, 22 ottobre 1986, n. 10314.
Il caso fortuito è fatto imprevisto ed imprevedibile il quale, inserendosi nell'attività del soggetto come vis cui resisti non potest, non può, nemmeno a titoloi colpa, farsi risalire alla volontà dell'agente, quindi non può essere invocato quando l'agente stesso si sia posto in condizioni di illegittimità, mantenendo una condotta non consona alle norme di legge o ai principi di comune prudenza.
È quindi evidente che pochi sono i casi d'imprevedibilità del pericolo , rientrando nella casistica della circolazione sia la negligenza altrui sia gli eventi atmosferici o fisici

 

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